Dimissioni senza preavviso

Secondo la legge italiana e, più nello specifico, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionale che regolano il rapporto tra datore di lavoro e dipendente, "un lavoratore assunto a tempo indeterminato che voglia rassegnare le proprie dimissioni interrompendo così il proprio rapporto lavorativo, deve darne comunicazione all'azienda nei tempi e nelle modalità previste dal proprio CCNL (solitamente con decorrenza a partire dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese) e con un preavviso definito da contratto tale da consentire al datore di lavoro di poter trovare un sostituto e di svolgere in modo adeguato e agevole l'eventuale passaggio delle consegne".

Tuttavia, spesso capita che, per cause di forza maggiore o per motivi personali, il lavoratore non sia nelle condizioni di presentare le proprie dimissioni nel rispetto dell'intero periodo di preavviso previsto dal proprio CCNL. In questo caso, qualora non si riesca a raggiungere un accordo amichevole con il proprio datore di lavoro per un esonero dal preavviso, l'inadempienza contrattuale del lavoratore causata dal mancato preavviso determina il diritto da parte dell'azienda di richiedere al dipendente il pagamento di una indennità sostitutiva.

Mancato preavviso dimissioni

Il mancato rispetto del periodo di preavviso, sempre previsto in modo chiaro e dettagliato nei termini del contratto collettivo di lavoro nazionale in cui il dipendente dimissionario risulta inquadrato, è causa di inadempienza contrattuale da parte del lavoratore e, come previsto dal legislatore italiano, se contestata dal datore di lavoro determina una sanzione economica ai danni del lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato e che decide di rassegnare le proprie dimissioni senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal proprio CCNL.

Il datore di lavoro, infatti, una volta preso atto in forma ufficiale della decisione del proprio dipendente di non voler rispettare i termini contrattuali che lo legano all'azienda tramite ricezione della lettera di dimissioni senza preavviso, secondo quanto previsto dal Codice Civile possiede il diritto di richiedere al proprio lavoratore inadempiente una indennità di mancato preavviso, variabile da caso a caso in quanto pari all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore durante il periodo di preavviso non lavorato.

N.B. Si ricorda che è sempre preferibile e consigliabile cercare un accordo amichevole con il proprio datore di lavoro attuale, anticipando in modo trasparente la propria impossibilità a rispettare il periodo di preavviso e richiedendone cortesemente l'esonero tramite la lettera di dimissioni con esonero dal preavviso senza dover corrispondere alcuna indennità sostitutiva.

N.B. Qualora le dimissioni senza preavviso siano dovute a vincoli temporali imposti dal nuovo datore di lavoro, e non si riesca a trovare un compromesso con il datore di lavoro attuale, è possibile concordare con la nuova azienda che sia quest'ultima a farsi carico della somma trattenuta a titolo di indennità del mancato preavviso esplicitandone l'accordo nella lettera di impegno firmata e riconsegnata al futuro datore di lavoro.

N.B. Qualora le dimissioni senza preavviso siano causate da fatti imputabili all'azienda che impediscono il normale preseguio dell'attività, il dipendente possiede la facoltà di presentare le dimissioni per giusta causa e di richiedere all'azienda l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.

Approfondimenti, esempi e modelli fac simile di lettera di dimissioni